1. Come dall’art. 2 del disciplinare di gara, il valore dell’importo complessivo dell’appalto di € 300.000,00 (trecentomila/00) è basato sul numero ipotetico – e non garantito – di 9.375 buoni pasto annui con valore nominale dei buoni pasto elettronici di € 8,00 (otto/00 euro) IVA inclusa.
Trattandosi di numero ipotetico e non garantito di buoni pasto, l’affidamento in oggetto avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dall’avvio del servizio), ovvero sino al preventivo raggiungimento dell’importo contrattuale stimato pari ad € 300.000,00 oltre IVA”.
2. Per il criterio 1 "Rete degli esercizi convenzionati" occorre dimostrare quanto indicato ossia: "verrà preso in considerazione l'elenco degli esercizi convenzionati per i quali è dimostrata l'accettazione dei buoni pasto offerti. In particolare, verrà valutato il numero di esercizi convenzionati, la tipologia di esercizi proposti e la rispettiva ubicazione presso i comuni di cui al punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L'elenco degli esercizi convenzionati non costituisce un requisito di partecipazione ma uno dei criteri di aggiudicazione a cui viene attribuito un punteggio.
Tale rete, nel caso in cui non sia ancora attiva e secondo quanto disposto all'art. 131 del D.lgs. 36/2023, può anche essere sostituita, da parte dell'operatore, da un impegno all'attivazione della rete stessa nei comuni e secondo le modalità indicate all’art. 2 del Capitolato, entro il termine massimo di 30 giorni dal momento dell’aggiudicazione.
3. Per quanto riguarda il criterio 2 "Referenze generali derivanti dalla rete di convenzionamento aziendale", occorre dimostrare quanto indicato nel disciplinare a pag. 3, ossia: "verrà valutata la gamma di referenze generali derivanti dalla rete di convenzionamento esistente, con particolare attenzione al numero di utilizzatori (dipendenti/collaboratori aziendali beneficiari) dei buoni pasto emessi, delle aziende già clienti, nonché del numero dei buoni pasto mediamente emessi negli ultimi anni.”
Non è stato indicato un numero preciso di anni, pertanto, il periodo da documentare risulta discrezionale.
Nei criteri di aggiudicazione riportati al punto 4.1 del disciplinare sono indicate le modalità di attribuzione dei punteggi di valutazione, come indicato a pag. 4 e 5 del disciplinare di gara, ovvero: " Per la valutazione delle offerte tecniche, ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente discrezionale variabile tra zero ed uno (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio). I valori dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione sono così predeterminati:
Ottimo = 1,00; buono = 0,80; adeguato = 0,60; discreto = 0,50; mediocre = 0,30; scarso = 0,10; assente o irrilevante o non valutabile/insufficiente/pessimo = 0,00.
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato tramite il metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente formula: Pi = Σr [ Wi * Vai ] dove: Pi = Punteggio dell'offerta i-esima n = numero totale dei requisiti; Wi = punteggio attribuito al requisito (i); Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, determinato così come segue: una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente secondo il metodo sopra descritto, viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, viene attribuito il valore 1 alla media del coefficiente più elevata e vengono, di conseguenza, riparametrate tutte le altre medie dei coefficienti.
Si precisa che sarà attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi: - a tutti gli elementi sopra elencati relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica; - all'elemento o al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna documentazione (offerta tecnica parziale).
4. Si conferma quanto previsto dall’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pertanto, i soggetti cessati non devono necessariamente essere indicati.
5. Nei documenti di gara non è prevista l’applicazione del cumulo della riduzione fino al massimo del 20 % di cui al quesito.
6. Come riportato nell’avviso del 26/01/2024 al link https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac, “Se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153.
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: codice fiscale del debitore; nominativo del debitore; indirizzo mail del debitore.”
Si conferma, pertanto, che viste le circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, codesta stazione appaltante accetterà attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
7. Si conferma che dal numero di facciate previste siano esclusi le copertine, l’indice e l’avviso di riservatezza, nonché la documentazione allegata a dimostrazione del possesso dei requisiti richiamati agli art.4.1 punti 6 e 7 del Disciplinare di gara.